Recinzioni, muri di cinta, cancellate: quali permessi servono?
(Adnkronos) - Recinzioni, muri di cinta e cancellate rientrano tra le opere atte a proteggere una proprietà, come ad esempio un immobile, in maniera fissa e permanente. La loro classificazione avviene sia sotto l'aspetto del materiale con cui sono costruite e dalla tipologia di fissaggio al terreno, che per il fatto di non essere precarie né soggette a limiti temporali. In fase di costruzione, tali opere devono attenersi a determinati vincoli e seguire procedimenti prestabiliti per evitare di commettere un abuso edilizio.
Entrando nello specifico delle normative vigenti, recinzioni, muri di cinta e cancellate risultano assoggettate al regime della SCIA (ex DIA) a meno che non apportino una concreta trasformazione a livello edilizio o urbanistico. In tal caso, configurandosi il regime di nuova costruzione, diventa necessario il permesso di costruire. Una situazione particolare si configura in caso di muro di cinta di modeste dimensioni sia nel corpo che nell'altezza massima, la cui edificazione rientra nel regime della CILA. Per le opere temporanee e precarie, quali le transennature o le cancellate amovibili, spesso utilizzate in caso di manifestazioni pubbliche, non occorre nessun tipo di procedimento o documentazione specifica. Anche le recinzioni in legno o in rete metallica, ma senza cordolo in cemento, non necessitano di alcun atto abilitativo, a meno che non vi sia una particolare normativa urbanistica locale. Nel caso siano posizionate in aree sottoposte a particolari vincoli è necessario un nullaosta dell'autorità competente.
Tornando alle opere come recinzioni e cancellate non precarie, per le quali dunque è necessaria specifica documentazione, sono previste sanzioni pecuniarie pari a 1.000 euro in caso di mancata comunicazione di inizio lavori. La sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione viene comunque inviata spontaneamente a lavori già iniziati. Parlando, infine, di vincoli, non sono previste autorizzazioni per lavori di manutenzione, adeguamento o sostituzione di recinzioni, muri di cinta e cancelli se effettuati nel rispetto delle caratteristiche formali, dei materiali e delle finiture presenti e che non interessino beni vincolati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, art. 136 comma 1, lettere a), b), c). Qualora invece i suddetti lavori prevedano modifiche morfologiche, di finiture o interessino beni vincolati, sarà necessara un'autorizzazione paesaggistica semplificata.