(Adnkronos) - All'interno di un immobile condominiale potrebbe sorgere la necessità per un singolo condomino di installare una canna fumaria che debba essere appoggiata alla facciata o a un muro comune. In questo caso la normativa concede al condomino la libertà di procedere a propria cura e spese all'installazione della nuova canna fumaria, ma solo dopo aver inviato comunicazione preventiva all'amministratore di condominio e, soprattutto, solo se tale intervento non si configuri come dannoso per l'immobile stesso. Su questo punto l'assemblea di condominio ha la facoltà di esprimere il proprio parere negativo alla realizzazione dell'opera. Dunque, in generale l'installazione di una canna fumaria ad uso singolo in appoggio su una facciata condominiale è possibile, non comportando un'alterazione dell'entità del bene immobile o una sua trasformazione nella sua naturale destinazione, ma comportando invece un uso del bene più intenso e proficuo da parte del singolo, come indicato nell'art.1120 del Codice Civile. Non di meno, gli altri condomini hanno la facoltà di controllare che l'installazione della canna fumaria risulti idonea al decoro architettonico come indicato dall'art.1102 del Codice Civile sull'uso della cosa comune. In tal senso, il condomino non può installare sul muro perimetrale una canna fumaria che, ad esempio, per forma e dimensioni riduca sensibilmente la visuale degli altri condomini. Ciò detto, ricordiamo che in ogni caso il regolamento di condominio, qualora siano presenti una o più clausole specifiche, può limitare l'installazione di una canna fumaria su un muro comune. Ma per impedire l'opera è comunque necessario il voto contrario dell'assemblea condominiale che deve essere giustificato da fatti concreti ed a seguito di esame del progetto completo dell'intervento. Senza dimenticare che la conformità della canna fumaria alle norme di sicurezza e igiene, oltre che alla sua regolarità edilizia, spetta all'autorità comunale e non all'assemblea di condominio.