(Adnkronos) - Come noto le spese condominiali riguardano anche le parti comuni e sono suddivise tra tutti i condòmini sulla base dei millesimi di proprietà e di eventuali disposizioni particolari indicate nel regolamento di condominio. Ma cosa puà accadere a un condòmino che si rifiuti di pagare le spese deliberate in assemblea? Tra le possibilità c'è quella di vedersi revocato il diritto all'uso delle cose comuni. La revoca in questo caso spetta all'amministratore di condominio che, come stabilito dai diversi articoli del Codice Civile, ha il compito di riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni e inoltre può agire in giudizio nei confronti di uno o più condòmini. A partire da questi principi, l'ammnistratore potrebbe dunque intervenire in caso di mancato pagamento delle spese condominiali vietando al soggetto insolvente la possiblità di utilizzo delle parti comuni. Infatti, secondo l'articolo 63 delle disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorie, l'amministratore può revocare il diritto alle parti comuni anche senza chiedere l'autorizzazione dell'assemblea. In tal senso, l'amministratore potrà ottenere un ordinamento ingiuntivo immediatamente esecutivo nei confronti dei soggetti inadempienti. Inoltre, l'articolo sopra citato stabilisce che l'amministratore può sospendere la fruizione dei servizi comuni nei confronti dei condòmini che si rifiutano di pagare le spese condominiali per un periodo di 6 mesi consecutivi. Non rientrano tra tali beni quelli per i quali non si possa fare a meno, ad esempio un bene comune che permette al singolo condòmino di accedere alla propria abitazione. Ricordiamo, infine, che chiunque dovesse subentrare nei diritti del condòmino inadempiente, sarò obbligato a versare le spese arretrate dovute. L'acquirente infatti oltre a ottenere i diritti sull'immobile e sulle parti comuni, diventa obbligato a corrispondere i debiti maturati dal venditore inadempiente.