Roma, 24 apr. (Adnkronos) - Ultima corsa per il ritorno dei capitali detenuti all'estero. Il 30 aprile scade il terzo termine per aderire allo scudo fiscale, versando un'aliquota del 7%. Dopo la chiusura della prima finestra, il 15 dicembre, con cui tecnicamente si e' concluso lo scudo ter, sono state fissate altre due tranche: quella del 28 febbraio e l'ultima, prevista per venerdi' prossimo. La prima edizione e' stata un successo, lo scorso anno in tre mesi, dal 15 settembre al 15 dicembre, sono stati regolarizzati 95 miliardi, di cui 93 miliardi rimpatriati e 2 miliardi regolarizzati, per un incasso di 4,75 miliardi. Secondo il ministero dell'Economia, sul totale regolarizzato "il 98% e' fatto da rimpatri effettivi in Italia". Per Giulio Tremonti e' stato quindi centrato l'obiettivo dell'operazione, cioe' immettere nel mercato nuovi capitali in grado di rilanciare l'economia colpita dalla crisi economica, grazie ai circa 6 punti di pil regolarizzati. Anche da questa seconda parte e' atteso soprattutto il rientro dei capitali, in particolare dei "grandi patrimoni e i beni immobiliari" perche', secondo il direttore dell'Agenzia delle entrate, Attilio Befera, queste tipologie sono "le piu' difficili da fare, per questo arriveranno all'ultimo momento". Diverse sono le ipotesi fatte sulla consistenza del 'bottino' che tornera' in Italia: secondo alcuni fonti si potrebbe arrivare a 30 miliardi di euro, per un gettito di circa 2 miliardi, mentre altre sono piu' prudenti e restano sotto i 10 miliardi. Questa opportunita', ha assicurato a piu' riprese Tremonti, e' l'ultima per far rientrare i capitali detenuti all'estero perche' ''il tempo dei paradisi fiscali e' finito''. In questa direzione, ha sottolineato il ministro, vanno le nuove norme antievasione decise dai paesi aderenti al G20. L'iter dello scudo e' stato alquanto articolato. Il provvedimento viene introdotto nel decreto legge anticrisi dello scorso anno, con un emendamento. L'apertura dei termini e' quella del 15 settembre mentre la scadenza inizialmente fissata e' al 15 aprile, con un'aliquota del 5%. Il termine e' stato quasi subito modificato, anticipandolo al 15 dicembre, attraverso il decreto legge correttivo. Termine che poi e' stato riaperto, con il decreto milleproroghe, prevedendo due scadenze e due aliquote: del 6% fino al 28 febbraio e del 7% fino al 30 aprile. Nella santatoria possono rientrare le attivita' finanziarie e patrimoniali detenute all'estero prima del 31 dicembre 2008. I contribuenti che decidono di scudare potranno contare sulla non punibilita' dei reati tributari e sulla forma anonima di emersione. Restano fuori dalla sanatoria coloro che hanno gia' in corso un procedimento. L'adesione allo scudo permette quindi al contribuente, in caso di successivo accertamento sulle attivita' detenute all'estero, di evitare la presunzione. In parallelo sono state avviate delle procedure per rendere piu' mirato il controllo e la persecuzione dei contribuenti che detengono capitali all'estero. Sono stati raddoppiati i termini concessi all'amministrazione finanziaria per l'accertamento su dichiarazione dei redditi e Iva se c'e' la presunzione che provengano da capitali trattenuti all'estero. Piu' tempo anche per la notifica dell'atto di contestazione o di irrogazione delle sanzioni riguardanti la violazione degli obblighi sul monitoraggio fiscale. Il tempo concesso all'amministrazione per scovare gli evasori sale a 8 anni dal momento in cui la dichiarazione e' stata presentata o, in caso di dichiarazione omessa, fino al termine del decimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione doveva essere presentata. Possono beneficiare dello scudo le persone fisiche, gli enti commerciali e le associazioni equiparate fiscalmente con residenza in Italia nell'anno in cui presentano la domanda. Escluse invece le societa' di capitali. Devono essere obbligatoriamente rimpatriate le attivita' detenute in Paesi non appartenenti all'Unione europea. Le attivita' detenute all'interno dell'Ue, invece, possono essere mantenute all'estero, senza procedere quindi ad alcun rimpatrio (cosiddetta regolarizzazione). Chi aderisce allo scudo si assicura la copertura da eventuali accertamenti amministrativi o giudiziari. Vengono quindi eliminate le violazioni di natura tributaria e previdenziale , rendendo non punibili i reati di omessa o infedele dichiarazione. Per quest'ultima tranche e' prevista l'applicazione di un'aliquota al 70% del rendimento presunto (rendimento che e' pari al 2% annuo per i cinque anni precedenti l'operazione). In pratica l'imposta e' del 7%. La norma prevede che non possano essere rimpatriate o regolarizzate le attivita' gia' trasferite nel territorio italiano dal primo gennaio 2009. Nei casi di ''cause ostative indipendenti dalla volonta' dell'interessato'' che impediscono l'effettivo rimpatrio o regolarizzazione entro questa data, il termine definitivo sara' quello del 31 dicembre 2010 per concludere le operazioni di emersione.