La Cassazione 'assolve' la parolaccia: l'insulto 'costruttivo' fa bene all'ufficio
Roma, 8 mag. (Adnkronos) - Possono l'insulto, la parolaccia e altre volgarità essere "costruttive"? Se pronunciate in ufficio, a volte, sì. La licenza arriva dalla Cassazione per la quale, al di là dell'"ineleganza" e della "rozzezza" con cui ci si può rivolgere al capo o ad un collega, in certi casi il turpiloquio può essere solo un modo per "sollecitare" il dibattito sul lavoro.
Di più, può addirittura essere volto volutamente a migliorare l'organizzazione dell'azienda. E allora non se ne abbiano a male quei capi troppo "burocrati" se a volte si sentiranno dare dai dipendenti dei 'pazzi' o degli 'scemi'. Licenza di insulto trasversale: ad un collega troppo supino e acritico nei confronti della dirigenza si può dare dello yesman' o, "per dirla in termini più volgari", annota piazza Cavour, del 'leccac...'.
Tutto nasce dall'ennesima discussione avvenuta in uno studio di avvocati della capitale dove Nicola P., 45enne collaboratore dello studio, stufo della burocrazia con cui si portava avanti il lavoro e dell'immobilismo dei colleghi disponibili a qualsiasi decisione presa dall'alto, sfogandosi con due colleghe aveva detto: "Basta, ho deciso, io con l'avvocato ci parlo, ci discuto non sono come la collega che dice sempre 'sì avvocato... certo avvocato... il capo è un 'pazzo', vuole restare circondato da 'leccac... ', bene ci resti pure". Uno sfogo cui faceva seguito il mimo dello yesman.
I colleghi hanno lasciato correre, mentre il titolare dello studio ha denunciato il ribelle Nicola P. e la Corte d'appello di Roma, nel dicembre 2008, pur prendendo atto dell'intervenuta prescrizione del reato di diffamazione ha condannato Nicola a risarcire il capo dello studio per i danni patiti.
Nicola P. si è difeso sino in Cassazione sostenendo che le espressioni utilizzate non potevano avere una valenza offensiva essendo ormai gergo di "uso comune". E la Cassazione, Quinta sezione penale - sentenza 17672 - è andata ben oltre. Accordando all'avvocato l'assoluzione "perché il fatto non costituisce reato" e dando a quegli insulti una valenza per così dire "costruttiva". La Suprema Corte analizza lo stato delle cose: "L'avvocato Nicola P. - annota - da tempo discuteva con il capo la organizzazione dello studio contestando in particolare, spesso con frasi assai vivaci, la organizzazione di tipo troppo burocratico dello studio professionale". E poi quei colleghi, definiti 'leccac... ' da Nicola (loro non lo hanno denunciato). In effetti, registra la Cassazione carte alla mano, erano "sempre proni a qualsivoglia direttiva del capo dello studio, mentre lui ci parlava e ci discuteva e non diceva subito sì alle sue direttive".
Sfruttando il caso sollevato dal battagliero Nicola P. la Cassazione trae una morale: "Colui il quale non accetta le critiche, anche le più severe, dei suoi collaboratori e si circonda di persone che, per quieto vivere, non contestano alcuna decisione, avrà scarsi strumenti per dotarsi di una efficiente organizzazione".
Invece, scrivono i supremi giudici nell'assolvere il protagonista, "la critica e la discussione approfondita consentirebbero di affrontare e risolvere meglio i vari problemi che si pongono nella conduzione di una azienda, di piccole o grandi dimensioni che essa sia". Le espressioni incriminate, rilevano gli 'ermellini', sono di sicuro "ineleganti e riassumono in modo rozzo il pensiero di chi le pronuncia, ma di sicuro non hanno valenza diffamatoria, essendo entrate nel linguaggio parlato di uso comune come i termini 'scemo' e 'cretino'".
In sintesi, sui temi quali l'organizzazione del lavoro, possono ''aumentare la produttività'', finendo ''con l'avere un significato rafforzativo del concetto espresso ed evocativo delle gravi conseguenze che si potrebbero verificare in caso di non accettazione delle critiche". Ma, conclude la Cassazione, "è certamente disdicevole e poco corretto che in una discussione di lavoro si usino termini irritanti e poco rispettosi" ma è da escludere "la valenza diffamatoria delle espressioni usate".
