Roma, 30 giu. - (Adnkronos) - Gli sfoghi anche sgraditi? Fateli via mail, o, tuttalpiù, tramite lettera. La "corrispondenza sgradita" inviata con queste modalità non rappresenta una molestia. Parola di Cassazione che, in una sentenza della prima sezione penale, ha compilato un elenco dettagliato dei mezzi tecnologici con i quali è consentito lo sfogo fuori dai denti, segnalando quelli rigorosamente off limits. Dunque, lo sfogo inviato attraverso la posta elettronica, dicono i giudici nella sentenza 24510, non è punibile come molestia in quanto "l'invio di un messaggio di posta elettronica esattamente come una lettera spedita tramite il servizio postale non comporta (a differenza della telefonata) nessuna immediata interazione tra il mittente e il destinatario, né alcuna intrusione diretta del primo nella sfera delle attività del secondo". Diverso invece, avverte piazza Cavour, lo sfogo fatto via sms, con il telefonino o persino citofonando. In questi casi gli sfoghi devono essere severamente puniti in base all'articolo 660. Attenendosi a questi principi, la suprema Corte ha annullato una condanna per molestie a 200 euro di multa nei confronti di un 41enne di Cassino, Marco D.A., condannato dal Tribunale nel maggio 2009 per avere inviato con la posta elettronica a Giulia O. un messaggio contenente "apprezzamenti gravemente lesivi della dignita' e della integrita' personale e professionale del convivente della donna. Il messaggio, annota la Cassazione, era stato inviato il 24 febbraio 2005 dalla casella di posta elettronica 'barma71' che era appunto stato fatto risalire a Marco D.A.. Ne era seguita una denuncia per molestie con relativa condanna inflitta dal Tribunale. Con successo Marco D.A. ha fatto ricorso in Cassazione sostenendo, tra i vari motivi, che l'invio di messaggi anche sgraditi tramite posta elettronica non potevano essere puniti come molestia come aveva invece sostenuto il giudice del precedente grado di giudizio equiparando la condotta molestatrice a quella attuata con il mezzo del citofono o del telefono. Per la Cassazione, che ha annullato la sentenza impugnata "perché il fatto non è previsto dalla legge come reato", la tesi del giudice di merito "non è condivisibile". Spiega infatti la suprema Corte che "la posta elettronica utilizza la rete telefonica e la rete cellulare delle bande di frequenza, ma non il telefono, né costituisce applicazione della telefonia che consiste, invece, nella teletrasmissione, in modalità sincrona di voci o di suoni". Insomma, spiegano con gergo meno tecnico gli 'ermellini', "è notevolmente diversa la comunicazione effettuata con lo strumento della posta elettronica" dove la modalità di comunicazione è "asincrona. L'azione del mittente -spiega infatti piazza Cavour- si esaurisce nella memorizzazione di un documento di testo (con la possibilità di allegare immagini, suoni o sequenze audiovisive) in una determinata locazione dalla memoria dell'elaboratore del gestore del servizio accessibile dal destinatario; mentre la comunicazione si perfeziona, se e quando il destinatario, connettendosi a sua volta, all'elaboratore e accedendo al servizio, attivi una sessione di consultazione della propria casella di posta elettronica e proceda alla lettura del messaggio". Una forma di comunicazione che la Cassazione equipara in tutto e per tutto alla "tradizionale corrispondenza epistolare cartacea inviata, recapitata e depositata nella cassetta della posta". Ebbene, secondo la Cassazione un messaggio anche sgradito inviato con queste modalità tramite missiva o posta elettronica "non comporta nessuna immediata interazione tra il mittente e il destinatario". Insomma in questo modo non c'è nessuna "intrusione diretta" cosa che non si puo' dire se lo sfogo viene fatto tramite telefono "proprio per il carattere invasivo nella comunicazione alla quale il destinatario non puo' sottrarsi se non disattivando l'apparecchio telefonico, con seguente lesione, in tale evenienza della propria libertà di comunicazione costituzionalmente garantita". La molestia, poi annota ancora la suprema Corte si realizza anche "attraverso l'invio di sms trasmessi da sistemi telefonici mobili o fissi". Insomma, se si vuole parlare con schiettezza a qualcuno inviandogli anche messaggi sgraditi, meglio farlo via mail o con il mezzo epistolare perché questi mezzi "anche se ledono la tranquillità privata della persona destinataria", non provocano una intrusione diretta e quindi non sono punibili per il reato di molestia.