Roma, 20 gen. - (Adnkronos) - I matrimoni di lungo corso annullati dalla Chiesa non sono annullabili automaticamente dallo Stato. E' il senso della sentenza della Cassazione (prima sezione civile, n. 1343) che ha accolto il ricorso di una signora veneta il cui matrimonio era stato annullato dalla Sacra Rota nel marzo del 2001 per assenza di figli. Il marito chiedeva che la sentenza della Chiesa venisse delibata dallo Stato. Cosa ottenuta per effetto di una decisione della Corte d'Appello di Venezia del giugno del 2007. Contro questo verdetto ha fatto ricorso con successo in Cassazione la signora M. R. sostenendo che, alla luce della ''convivenza ventennale tra i coniugi'' era impossibile che la donna avesse potuto simulare l'esclusione di uno dei 'bona matrimonii'. Piazza Cavour ha accolto il ricorso della signora sostenendo che ''la sentenza impugnata presenta il vizio denunciato nel motivo di ricorso per avere considerato in linea di principio non ostativa alla delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio, pronunciata a motivo del rifiuto della procreazione, sottaciuto da un coniuge all'altro, la loro particolarmente prolungata convivenza oltre il matrimonio''. Ovvero, secondo la Suprema Corte non può essere addotto a motivo dello scioglimento del matrimonio un tema fondativo dell'unione dopo un tempo tanto lungo di convivenza. In effetti, come rileva ancora Piazza Cavour, la convivenza tra la coppia ''si era protratta per quasi un ventennio''.