Roma, 6 giu. - (Adnkronos) - Il divorzio 'imposto' dallo Stato nei confronti di una coppia regolarmente sposata nella quale uno dei due ha cambiato sesso "mina alla radice il diritto all'identità di genere che la rettificazione di sesso intende riconoscere in quanto produce l'esclusione di un'altra dimensione di apri rilievo, quella relazionale, all'interno della quale la scelta operata prova generalmente la sua piu' rilevante manifestazione". Lo ha sottolineato la prima sezione civile della Cassazione con l'ordinanza interlocutoria 14329 nella quale ha affrontato la vicenda di una coppia emiliana all'interno della quale il marito, nel 2009 ha deciso di cambiare sesso. Come riferisce la Cassazione, su disposizione dell'anagrafe del comune, a marzo 2010, sono cessati d'ufficio gli effetti civili del matrimonio. La coppia formata a questo punto da due donne vuole continuare a fare famiglia e ad essere sposata. Ecco perche' si e' rivolta alla Cassazione dopo il no della Corte d'Appello di Bologna (maggio 2011) e la suprema Corte, riconoscendo la "novita'" della questione, ha rinviato gli atti alla Consulta. Non un semplice rinvio da parte della prima sezione civile presieduta da Maria Gabriella Luccioli. Infatti, nella motivazione scrive la relatrice Maria Acierno: "l'opzione normativa del divorzio 'imposto' ex lege al soggetto che si e' determinato a rettificare il proprio sesso e all'altro coniuge incide sul contenuto minimo ed ineludibile di un diritto personalissimo e mina alla radice lo stesso diritto all'identita' di genere che la rettificazione di sesso intende riconoscere". Secondo la Cassazione, "l'ingerenza statuale situata 'a monte' o a 'valle' per il procedimento di rettificazione di attribuzione di sesso, consiste nell'obbligo preventivo o nell'effetto solutorio suggestivo sul vincolo coniugale, determina le lesione di un diritto che ha la stessa natura, ampiezza e centralita', nello sviluppo della personalita' dell'essere umano, di quello all'identita' di genere". Ecco perche', scrive la Cassazione, "ne risulta minato alla radice il diritto all'autodeterminazione del soggetto che intende procedere alla rettificazione di attribuzione di sesso, conseguendo a tale opzione la eliminazione e il futuro e il diritto alla vita famigliare, realizzando mediante la scelta del vincolo matrimoniale e, dunque dotato del massimo gradi di tutela giuridica". Del resto, annota ancora piazza Cavour: "Per effetto della rettificazione dell'attribuzione di sesso il preesistente matrimonio rimane deprivato di qualsiasi ancoraggio giuridico e di qualsiasi forma di tutela, pur essendo stato legittimamente celebrato e, cio' che pur rileva, pur mancando il consenso di entrambi i coniugi alla produzione di tale radicale effetto". Il ragionamento della Cassazione punta a dimostrare che "il vulnus al diritto a mantenere ferma l'opzione per la vita famigliare coniugale appare ancora pui' accentuato nei confronti dell'altro coniuge costretto a subuire le gravi conseguenze sulla sua sfera emotiva e sull'assetto giuridico delle proprie scelte relazionali, della rettificazione di sesso operata dall'altro coniuge, trovandosi nella condizione di essere privato dello status coniugale". Dunque, "il sacrificio, in questa ipotesi, -rileva la Cassazione- e' del tutto unilaterale e privo di alcuna compensazione, costituendo esclusivamente la soppressione mediante ingerenza statuale, della volonta' individuale nell'esercizio del diritto personalissimo allo scioglimento del matrimonio". In questo modo "gli effetti imperativi della norma -scrive la suprema Corte- non provano alcun bilanciamento rispetto alla posizione del coniuge che si trova privato di un fondamentale diritto della persona, o istituzionalmente garantito dagli articoli 2 e 29 della Costituzione". In definitiva la Cassazione elenca una serie di "rilevanti sospetti di incostituzionalita'" della norma e impone la cessazione d'ufficio degli effetti civili del matrimonio in caso di cambio di sesso. E, rivendicando la possibilita' di una "tutela giurisdizionale" passa la parola alla Corte Costituzionale sospendendo per il momento il giudizio.