Roma, 23 lug. (Adnkronos) - Escludendo la Fiom dalla rappresentanza nelle fabbriche Fiat si crea "insanabile contrasto" con l'art. 39 della Costituzione, "incidendo negativamente sulla liberta' di azione del sindacato". Lo scrive la Consulta nelle motivazioni della sentenza con cui dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 19 dello Statuto dei lavoratori. Il criterio selettivo di cui alla lettera b) del primo comma del denunciato art. 19, osserva la Consulta, verrebbe ora a "tradire la ratio stessa della disposizione dello Statuto, volta ad attribuire una finalita' promozionale e incentivante all'attivita' del sindacato quale portatore di interesse del maggior numero di lavoratori, che trova una diretta copertura costituzionale nel principio solidaristico espresso dall'art. 2 Cost., nonche' nello stesso principio di uguaglianza sostanziale, di cui al secondo comma dell'art. 3 della Costituzione". Si porrebbe, inoltre, quel criterio, in "insanabile contrasto con il precetto dell'art. 39 Cost., incidendo negativamente sulla liberta' di azione del sindacato, la cui decisione di sottoscrivere o no un contratto collettivo ne risulterebbe inevitabilmente condizionata non solo dalla finalita' di tutela degli interessi dei lavoratori, secondo la funzione regolativa propria della contrattazione collettiva, bensi' anche dalla prospettiva di ottenere (firmando) o perdere (non firmando) i diritti del Titolo III, facenti capo direttamente all'associazione sindacale, potendo le due esigenze, come nella fattispecie in esame, entrare in conflitto, e dovendosi inoltre valutare la necessita', ai fini della sottoscrizione, del consenso e della collaborazione di parte datoriale". Con l'ulteriore conseguenza che, "in ipotesi estrema, ove la parte datoriale decidesse di non firmare alcun contratto collettivo, non vi sarebbe nell'unita' produttiva alcuna rappresentanza sindacale". La Consulta, nelle sue motivazioni, fa riferimento al "mutato scenario delle relazioni sindacali e delle strategie imprenditoriali" che evidenzia l'illegittimita' dell'articolo 19 dello Statuto dei lavoratori. Risulta, in primo luogo, "violato l'art. 3 Cost., sotto il duplice profilo della irragionevolezza intrinseca di quel criterio, e della disparita' di trattamento che e' suscettibile di ingenerare tra sindacati. Questi ultimi infatti nell'esercizio della loro funzione di autotutela dell'interesse collettivo - che, in quanto tale, reclama la garanzia di cui all'art. 2 Cost. - sarebbero privilegiati o discriminati sulla base non gia' del rapporto con i lavoratori, che rimanda al dato oggettivo (e valoriale) della loro rappresentativita' e, quindi, giustifica la stessa partecipazione alla trattativa, bensi' del rapporto con l'azienda, per il rilievo condizionante attribuito al dato contingente di avere prestato il proprio consenso alla conclusione di un contratto con la stessa". E se il modello disegnato dall'art. 19, che prevede la stipulazione del contratto collettivo quale unica premessa per il conseguimento dei diritti sindacali, "condiziona il beneficio esclusivamente ad un atteggiamento consonante con l'impresa, o quanto meno presupponente il suo assenso alla fruizione della partecipazione sindacale", risulta "evidente anche il vulnus all'art. 39, primo e quarto comma, Cost., per il contrasto che, sul piano negoziale, ne deriva ai valori del pluralismo e della liberta' di azione della organizzazione sindacale".